Decreto legislativo 150-2009 - Produttività lavoro pubblico, efficienza e trasparenza delle PA

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

  Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'   del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)
 
 Vigente al: 23-12-2013  
 


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  4  marzo  2009,  n. 15, recante delega al Governo
finalizzata   all'ottimizzazione   della   produttivita'  del  lavoro
pubblico   e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle  pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite  al  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice
in   materia   di   protezione   dei  dati  personali,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle  pari  opportunita'  tra  uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Vista  la  direttiva  dei  Ministri per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  e  per  le pari opportunita' del 23
maggio  2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio
2007,  recante  misure  per attuare la parita' e le pari opportunita'
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  relativamente
all'attuazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 3, comma 2,
lettera  a),  4,  5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che
sull'articolo  60,  comma  1,  lettera  b),  nonche'  il parere della
medesima   Conferenza  relativamente  all'attuazione  delle  restanti
disposizioni  della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29
luglio 2009;
  Rilevato,  in  ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b),
del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la
determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati
al  rinnovo  dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni
regionali,  locali  e  degli  enti  del  Servizio sanitario nazionale
avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;
  Considerato  che  il  Governo  ritiene di non poter accogliere tale
richiesta,  vertendosi  in  tema  di  misure  di  coordinamento della
finanza  pubblica  tipicamente  riconducibili  alle  competenze dello
Stato,  e  che  la  previsione  della  previa  consultazione  con  le
rappresentanze  istituzionali del sistema delle autonomie garantisce,
comunque,  il rispetto del principio della leale collaborazione ed il
coinvolgimento  degli enti territoriali nella concreta determinazione
delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'


  1.  In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009,
n.  15,  le  disposizioni  del  presente  decreto  recano una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, del
decreto   legislativo   30   marzo  2001,  n.  165,  intervenendo  in
particolare  in  materia di contrattazione collettiva, di valutazione
delle  strutture  e del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione  del merito, di promozione delle pari opportunita', di
dirigenza  pubblica  e  di responsabilita' disciplinare. Fermo quanto
previsto  dall'articolo  3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  recano  altresi' norme di raccordo per armonizzare con la nuova
disciplina   i   procedimenti   negoziali,  di  contrattazione  e  di
concertazione  di  cui  all'articolo  112  del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63.
  2.  Le  disposizioni  del  presente decreto assicurano una migliore
organizzazione   del  lavoro,  il  rispetto  degli  ambiti  riservati
rispettivamente  alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati
standard  qualitativi  ed  economici  delle  funzioni  e dei servizi,
l'incentivazione  della  qualita'  della  prestazione  lavorativa, la
selettivita'  e  la concorsualita' nelle progressioni di carriera, il
riconoscimento   di   meriti   e   demeriti,  la  selettivita'  e  la
valorizzazione   delle  capacita'  e  dei  risultati  ai  fini  degli
incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e
della  responsabilita'  della dirigenza, l'incremento dell'efficienza
del  lavoro  pubblico  ed  il  contrasto  alla scarsa produttivita' e
all'assenteismo,    nonche'   la   trasparenza   dell'operato   delle
amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita'.


TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE
E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE


CAPO I

Disposizioni generali

                               Art. 2.

                         Oggetto e finalita'


  1.  Le  disposizioni  contenute nel presente Titolo disciplinano il
sistema  di  valutazione  delle  strutture  e  dei  dipendenti  delle
amministrazioni  pubbliche  il cui rapporto di lavoro e' disciplinato
dall'articolo  2,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici
del   servizio  tramite  la  valorizzazione  dei  risultati  e  della
performance organizzativa e individuale.
                               Art. 3.

                          Principi generali


  1.  La misurazione e la valutazione della performance sono volte al
miglioramento    della    qualita'    dei   servizi   offerti   dalle
amministrazioni  pubbliche,  nonche'  alla  crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione
dei  premi  per  i  risultati  perseguiti  dai singoli e dalle unita'
organizzative  in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri,
trasparenza  dei  risultati  delle  amministrazioni pubbliche e delle
risorse impiegate per il loro perseguimento.
  2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare
la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso,
alle  unita'  organizzative  o  aree  di  responsabilita'  in  cui si
articola  e  ai  singoli  dipendenti, secondo modalita' conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
  3.  Le  amministrazioni pubbliche adottano modalita' e strumenti di
comunicazione   che   garantiscono   la   massima  trasparenza  delle
informazioni  concernenti  le  misurazioni  e  le  valutazioni  della
performance.
  4.  Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei
a  misurare,  valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa,    secondo    criteri    strettamente    connessi   al
soddisfacimento  dell'interesse  del destinatario dei servizi e degli
interventi.
  5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione
necessaria  per  l'erogazione  di  premi  legati  al  merito  ed alla
performance.
  6.  Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri   per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
utilizzano  a  tale  fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.


CAPO II

Il ciclo di gestione della performance

                               Art. 4.

                 Ciclo di gestione della performance


  1.   Ai   fini   dell'attuazione   dei  principi  generali  di  cui
all'articolo  3,  le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente  con  i  contenuti  e  con  il  ciclo  della  programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
  2.  Il  ciclo  di  gestione  della  performance  si  articola nelle
seguenti fasi:
   a)  definizione  e  assegnazione  degli obiettivi che si intendono
raggiungere,   dei  valori  attesi  di  risultato  e  dei  rispettivi
indicatori;
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
   c)  monitoraggio  in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi;
   d)  misurazione  e  valutazione della performance, organizzativa e
individuale;
   e)   utilizzo   dei   sistemi   premianti,   secondo   criteri  di
valorizzazione del merito;
   f)   rendicontazione   dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai
competenti  organi  esterni,  ai  cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.
                               Art. 5.

                       Obiettivi e indicatori


  1.  Gli  obiettivi  sono  programmati su base triennale e definiti,
prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a
loro  volta  consultano  i  dirigenti  o  i responsabili delle unita'
organizzative.  Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di
bilancio  indicati  nei  documenti  programmatici di cui alla legge 5
agosto   1978,   n.  468,  e  successive  modificazioni,  e  il  loro
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa.
  2. Gli obiettivi sono:
   a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita',
alla   missione  istituzionale,  alle  priorita'  politiche  ed  alle
strategie dell'amministrazione;
   b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
   c)  tali  da  determinare  un  significativo  miglioramento  della
qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
   d)   riferibili   ad  un  arco  temporale  determinato,  di  norma
corrispondente ad un anno;
   e)  commisurati  ai  valori  di  riferimento derivanti da standard
definiti   a   livello   nazionale   e   internazionale,  nonche'  da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
   f)    confrontabili    con   le   tendenze   della   produttivita'
dell'amministrazione   con  riferimento,  ove  possibile,  almeno  al
triennio precedente;
   g)   correlati  alla  quantita'  e  alla  qualita'  delle  risorse
disponibili.
                               Art. 6.

                   Monitoraggio della performance


  1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto
dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli
obiettivi  di  cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e
propongono,   ove  necessario,  interventi  correttivi  in  corso  di
esercizio.
  2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, gli organi di indirizzo politico
amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo
di gestione presenti nell'amministrazione.
                               Art. 7.

       Sistema di misurazione e valutazione della performance


  1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa  e  individuale.  A  tale  fine  adottano  con apposito
provvedimento   il   Sistema   di  misurazione  e  valutazione  della
performance.
  2.  La  funzione  di misurazione e valutazione delle performance e'
svolta:
   a)  dagli  Organismi indipendenti di valutazione della performance
di  cui  all'articolo  14,  cui  compete la misurazione e valutazione
della  performance  di  ciascuna  struttura  amministrativa  nel  suo
complesso,  nonche'  la proposta di valutazione annuale dei dirigenti
di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
   b)  dalla  Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6
del medesimo articolo;
   c)  dai  dirigenti  di  ciascuna  amministrazione,  secondo quanto
previsto  agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38
e 39 del presente decreto.
  3.  Il  Sistema  di misurazione e valutazione della performance, di
cui  al  comma  1,  individua,  secondo  le  direttive adottate dalla
Commissione  di  cui  all'articolo  13,  secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo:
   a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita'
del  processo  di  misurazione  e  valutazione  della performance, in
conformita' alle disposizioni del presente decreto;
   b)  le  procedure  di  conciliazione relative all'applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance;
   c)  le  modalita'  di  raccordo e di integrazione con i sistemi di
controllo esistenti;
   d)  le  modalita'  di  raccordo  e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.
                               Art. 8.

 Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa


  1.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della performance
organizzativa concerne:
   a)  l'attuazione  delle  politiche  attivate  sulla  soddisfazione
finale dei bisogni della collettivita';
   b)  l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero  la misurazione
dell'effettivo  grado  di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle
fasi  e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
   c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive;
   d)    la    modernizzazione   e   il   miglioramento   qualitativo
dell'organizzazione  e  delle competenze professionali e la capacita'
di attuazione di piani e programmi;
   e)  lo  sviluppo  qualitativo e quantitativo delle relazioni con i
cittadini,  i  soggetti  interessati,  gli utenti e i destinatari dei
servizi,  anche  attraverso  lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
   f)   l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,  con  particolare
riferimento  al  contenimento  ed  alla  riduzione dei costi, nonche'
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
   g)  la  qualita'  e  la  quantita' delle prestazioni e dei servizi
erogati;
   h)  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di promozione delle pari
opportunita'.
                               Art. 9.

  Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale


  1.  La  misurazione  e la valutazione della performance individuale
dei   dirigenti   e   del   personale   responsabile  di  una  unita'
organizzativa   in   posizione  di  autonomia  e  responsabilita'  e'
collegata:
   a)    agli   indicatori   di   performance   relativi   all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita';
   b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
   c)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla  performance
generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali
dimostrate;
   d)   alla  capacita'  di  valutazione  dei  propri  collaboratori,
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
  2.  La  misurazione  e  la  valutazione  svolte dai dirigenti sulla
performance  individuale del personale sono effettuate sulla base del
sistema di cui all'articolo 7 e collegate:
   a)   al   raggiungimento   di  specifici  obiettivi  di  gruppo  o
individuali;
   b)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla  performance
dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate
ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
   3.   Nella   valutazione   di  performance  individuale  non  sono
considerati  i  periodi  di  congedo  di  maternita', di paternita' e
parentale.
                              Art. 10.

        Piano della performance e Relazione sulla performance


  1.   Al   fine  di  assicurare  la  qualita',  comprensibilita'  ed
attendibilita'  dei  documenti di rappresentazione della performance,
le  amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo
15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
   a)  entro  il  31  gennaio,  un documento programmatico triennale,
denominato  Piano  della  performance  da  adottare in coerenza con i
contenuti  e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio,
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse,  gli  indicatori  per  la misurazione e la valutazione della
performance  dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
   b)  un  documento,  da  adottare  entro  il 30 giugno, denominato:
«Relazione  sulla  performance»  che  evidenzia,  a  consuntivo,  con
riferimento   all'anno   precedente,   i  risultati  organizzativi  e
individuali  raggiunti  rispetto  ai singoli obiettivi programmati ed
alle  risorse,  con  rilevazione  degli  eventuali  scostamenti, e il
bilancio di genere realizzato.
  2.  I  documenti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 1 sono
immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli
indicatori   della   performance  organizzativa  e  individuale  sono
tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.
  4.  Per  le  amministrazioni dello Stato il Piano della performance
contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto
divieto  di  erogazione  della retribuzione di risultato ai dirigenti
che  risultano  avere  concorso  alla mancata adozione del Piano, per
omissione   o   inerzia   nell'adempimento   dei  propri  compiti,  e
l'amministrazione  non puo' procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento  di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque
denominati.


CAPO III

Trasparenza e rendicontazione della performance

                              Art. 11. 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) ((5)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha disposto (con l'art. 52, comma 5)
che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
si intende riferito all'articolo 10". 


CAPO IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione
della
performance

                              Art. 12.

                              Soggetti


  1.  Nel  processo  di  misurazione  e valutazione della performance
organizzativa   e   individuale   delle   amministrazioni   pubbliche
intervengono:
   a)   un   organismo  centrale,  denominato:  «Commissione  per  la
valutazione,  la  trasparenza  e  l'integrita'  delle amministrazioni
pubbliche», di cui all'articolo 13;
   b)  gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di
cui all'articolo 14;
   c)  l'organo  di  indirizzo  politico  amministrativo  di ciascuna
amministrazione;
   d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
                              Art. 13. 
 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
 
  1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della  legge
4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la  valutazione,
la trasparenza e l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  di
seguito  denominata  "Commissione",  che  opera   in   posizione   di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in  piena  autonomia,  in
collaborazione  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni  pubbliche,
con  il  compito   di   indirizzare,   coordinare   e   sovrintendere
all'esercizio  indipendente  delle  funzioni   di   valutazione,   di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma  di
Governo sull'attivita' svolta. 
  2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti  i  protocolli
di collaborazione per la realizzazione  delle  attivita'  di  cui  ai
commi 5, 6 e 8. 
  ((3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e  da
quattro componenti scelti tra esperti  di  elevata  professionalita',
anche estranei  all'amministrazione,  con  comprovate  competenze  in
Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello  privato,
di  notoria  indipendenza  e  comprovata  esperienza  in  materia  di
contrasto  alla  corruzione,  di  management  e   misurazione   della
performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del  personale.  Il
presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto  del  principio
delle pari opportunita' di genere, con decreto del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti  espresso
a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro dell'interno; i componenti sono  nominati  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione.  Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti
tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in
partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che   abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la  nomina
e, in ogni caso, non devono avere interessi di  qualsiasi  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono  nominati
per un periodo di sei anni e  non  possono  essere  confermati  nella
carica)). 
  4. La struttura  operativa  della  Commissione  e'  diretta  da  un
Segretario generale  nominato  con  deliberazione  della  Commissione
medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza
gestionale-organizzativa  nel   campo   del   lavoro   pubblico.   La
Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti  il
proprio  funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti   di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita'. Alla
copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale  di
altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo,  cui  si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
o mediante personale con contratto a tempo  determinato.  Nei  limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di non
piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi
della misurazione e  della  valutazione  della  performance  e  della
prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti  di  diritto
privato di collaborazione autonoma. La  Commissione,  previo  accordo
con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del personale  e
delle  strutture  dell'ARAN.  Puo'   inoltre   richiedere   indagini,
accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
  5. La Commissione indirizza, coordina e  sovrintende  all'esercizio
delle funzioni di valutazione da parte degli  Organismi  indipendenti
di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione;  a  tale
fine: 
   a) promuove sistemi e  metodologie  finalizzati  al  miglioramento
della performance delle amministrazioni pubbliche; 
   b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
   c) confronta le performance rispetto  a  standard  ed  esperienze,
nazionali e internazionali; 
   d) favorisce, nella pubblica  amministrazione,  la  cultura  della
trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla
corruzione; 
   e) favorisce la  cultura  delle  pari  opportunita'  con  relativi
criteri e prassi applicative. 
  6.   La   Commissione   nel   rispetto   dell'esercizio   e   delle
responsabilita'   autonome   di   valutazione   proprie    di    ogni
amministrazione: 
   a) fornisce supporto tecnico e metodologico  all'attuazione  delle
varie fasi del ciclo di gestione della performance; 
   b) definisce la struttura e le modalita' di redazione del Piano  e
della Relazione di cui all'articolo 10; 
   c)  verifica  la  corretta  predisposizione  del  Piano  e   della
Relazione sulla  Performance  delle  amministrazioni  centrali  e,  a
campione,  analizza  quelli  degli  Enti   territoriali,   formulando
osservazioni e specifici rilievi; 
   d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di
misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7  in
termini di efficienza e produttivita'; 
   e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei  Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui  all'articolo  11,
comma 8, lettera a); 
   f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la
qualita' dei servizi pubblici; 
   g)  definisce  i  requisiti   per   la   nomina   dei   componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14; 
   h)   promuove   analisi   comparate   della   performance    delle
amministrazioni pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di  andamento
gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei  siti
istituzionali ed altre modalita' ed iniziative ritenute utili; 
   i) redige la  graduatoria  di  performance  delle  amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma
3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge
adeguata attivita' istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni
dati, informazioni e chiarimenti; 
   l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese  e
le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali
e le  associazioni  professionali;  le  associazioni  rappresentative
delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di  cui
all'articolo 14  e  quelli  di  controllo  interni  ed  esterni  alle
amministrazioni pubbliche; 
   m) definisce un programma di  sostegno  a  progetti  innovativi  e
sperimentali,  concernenti   il   miglioramento   della   performance
attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; 
   n)  predispone  una  relazione  annuale  sulla  performance  delle
amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso  la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed  altre  modalita'  ed
iniziative ritenute utili; 
   o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe
strutture a livello europeo ed internazionale; 
   p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il  portale
della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di  performance
delle amministrazioni pubbliche. 
  7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto  operativo
e al monitoraggio delle attivita' di cui all'articolo  11,  comma  2,
del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,  come  modificato
dall'articolo 28 del presente decreto. 
  8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione  per  l'integrita'
nelle  amministrazioni  pubbliche  con  la  funzione   di   favorire,
all'interno della  amministrazioni  pubbliche,  la  diffusione  della
legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore  della
cultura  dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza   e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine  predispone
le  linee  guida  del  Programma  triennale  per  l'integrita'  e  la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica  l'effettiva  adozione  e
vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte
di ciascuna amministrazione. 
  9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono  pubblici.  La
Commissione  assicura  la  disponibilita',  per  le  associazioni  di
consumatori o utenti, i centri di ricerca e  ogni  altro  osservatore
qualificato, di tutti i dati sui  quali  la  valutazione  si  basa  e
trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita'  al  Ministro
per l'attuazione del programma di Governo. 
  10. Dopo cinque anni, dalla data di  costituzione,  la  Commissione
affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri  risultati
ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e  sull'adeguatezza
della struttura di gestione, anche al  fine  di  formulare  eventuali
proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti.  L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni  sono  trasmesse  al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate
sul sito istituzionale della Commissione. 
  11. Con decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le  modalita'  di  organizzazione,  le  norme
regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria  della  Commissione  e
fissati i compensi per i componenti. 
  12. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con i Ministri  competenti,  sono  dettate
disposizioni per il raccordo tra le  attivita'  della  Commissione  e
quelle  delle  esistenti  Agenzie  di  valutazione.  Il  sistema   di
valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e  degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31  dicembre
2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  nel  rispetto  dei
principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di
indirizzo della Commissione di cui al comma 5. 
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  due  milioni
di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2010 si provvede nei  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009,  n.
15.  All'attuazione  della  lettera  p)  del  comma  6  si   provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,  ferme  restando
le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma
3 dell'articolo 4. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
12-decies)che  la  facolta'  di  essere  collocati  fuori  ruolo,  su
richiesta, prevista dal presente articolo, comma 3,  ultimo  periodo,
come modificato ai sensi del medesimo decreto-legge, si applica anche
ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione dello stesso decreto-legge che continuano ad operare fino
al termine del mandato. 
                              Art. 14. 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
 
  1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  si  dota  di  un
Organismo indipendente di valutazione della performance. 
  2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al
comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico  di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  286
del 1999, e  riferisce,  in  proposito,  direttamente  all'organo  di
indirizzo politico-amministrativo. 
  3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita  la
Commissione  di  cui  all'articolo  13,  dall'organo   di   indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre  anni.  L'incarico  dei
componenti puo' essere rinnovato una sola volta. 
  4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: 
   a)  monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema   della
valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni  ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 
   b)  comunica  tempestivamente   le   criticita'   riscontrate   ai
competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla
Corte dei conti, all'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  e  alla
Commissione di cui all'articolo 13; 
   c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10  e
ne assicura la  visibilita'  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione; 
   d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e
valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui  al  Titolo  III,
secondo  quanto  previsto  dal  presente   decreto,   dai   contratti
collettivi nazionali,  dai  contratti  integrativi,  dai  regolamenti
interni  all'amministrazione,   nel   rispetto   del   principio   di
valorizzazione del merito e della professionalita'; 
   e)  propone,  sulla  base  del  sistema  di  cui  all'articolo  7,
all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la   valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi  dei  premi
di cui al Titolo III; 
   f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee  guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione  di
cui all'articolo 13; 
   g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi  alla
trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; 
   h) verifica i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle
pari opportunita'. 
  5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla
base  di  appositi  modelli  forniti   dalla   Commissione   di   cui
all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione  di  indagini  sul
personale  dipendente  volte  a  rilevare  il  livello  di  benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema  di  valutazione
nonche'  la  rilevazione  della  valutazione  del  proprio  superiore
gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla  predetta
Commissione. 
  6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
4,  lettera  c),  e'  condizione  inderogabile  per  l'accesso   agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 
  7. L'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituito  da  un
organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti  dotati
dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo  13,
comma 6, lettera g), e di  elevata  professionalita'  ed  esperienza,
maturata  nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
performance e della valutazione del personale  delle  amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione  di  cui
all'articolo 13. 
  8. I componenti  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  non
possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni  sindacali
ovvero che abbiano  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di
consulenza  con  le  predette  organizzazioni,  ovvero  che   abbiano
rivestito simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
  9. Presso l'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  una  struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle
risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
  10.  Il  responsabile  della  struttura  tecnica  permanente   deve
possedere una specifica  professionalita'  ed  esperienza  nel  campo
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  11. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si  provvede  nei  limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. 
                              Art. 15.

  Responsabilita' dell'organo di indirizzo politico-amministrativo


  1.   L'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  promuove  la
cultura della responsabilita' per il miglioramento della performance,
del merito, della trasparenza e dell'integrita'.
  2.   L'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  di  ciascuna
amministrazione:
   a)   emana   le   direttive   generali  contenenti  gli  indirizzi
strategici;
   b)  definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione
il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e
b);
   c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
   d)   definisce   il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita'   di   cui   all'articolo   11,  nonche'  gli  eventuali
aggiornamenti annuali.
                              Art. 16.

  Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale


  1.  Negli  ordinamenti  delle  regioni, anche per quanto concerne i
propri  enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
degli  enti  locali  trovano  diretta  applicazione  le  disposizioni
dell'articolo 11, commi 1 e 3.
  2.  Le  regioni  e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi  contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma
1.
  3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro
il  31  dicembre  2010,  negli ordinamenti delle regioni e degli enti
locali  si  applicano  le  disposizioni  vigenti;  decorso il termine
fissato  per  l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel
presente  Titolo  fino  all'emanazione  della  disciplina regionale e
locale.


TITOLO III

MERITO E PREMI


CAPO I

Disposizioni generali

                              Art. 17.

                         Oggetto e finalita'


  1.   Le  disposizioni  del  presente  titolo  recano  strumenti  di
valorizzazione   del   merito   e   metodi  di  incentivazione  della
produttivita' e della qualita' della prestazione lavorativa informati
a  principi  di  selettivita'  e concorsualita' nelle progressioni di
carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
  2.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  del presente Titolo non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni  interessate utilizzano a tale fine le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 18.

Criteri   e   modalita'   per   la   valorizzazione   del  merito  ed
                  incentivazione della performance


  1.   Le   amministrazioni  pubbliche  promuovono  il  merito  e  il
miglioramento  della  performance  organizzativa e individuale, anche
attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche,  nonche'  valorizzano  i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi
sia economici sia di carriera.
  2.  E'  vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla
base  di  automatismi di incentivi e premi collegati alla performance
in  assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione
e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
                              Art. 19. 
 
          Criteri per la differenziazione delle valutazioni 
 
 
  1. In ogni amministrazione, l'Organismo  indipendente,  sulla  base
dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il  sistema
di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila  una
graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto  per  livello  generale  e  non,   e   del   personale   non
dirigenziale. 
  2.  In  ogni  graduatoria  di  cui  al  comma  1  il  personale  e'
distribuito in differenti livelli di performance in modo che: 
    a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia  di  merito
alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta  per  cento
delle risorse destinate  al  trattamento  accessorio  collegato  alla
performance individuale; 
    b) il cinquanta per cento e' collocato  nella  fascia  di  merito
intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del  cinquanta  per
cento delle risorse destinate  al  trattamento  accessorio  collegato
alla performance individuale; 
    c) il restante venticinque per cento e' collocato nella fascia di
merito bassa, alla quale  non  corrisponde  l'attribuzione  di  alcun
trattamento accessorio collegato alla performance individuale. ((4)) 
  3. Per i dirigenti si applicano i  criteri  di  compilazione  della
graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio  di  cui  al
comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato. ((4)) 
  4. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere  deroghe
alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del
comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento
o in diminuzione, con corrispondente  variazione  compensativa  delle
percentuali di cui alle lettere  b)  o  c).  La  contrattazione  puo'
altresi' prevedere deroghe alla composizione percentuale delle  fasce
di cui alle lettere b) e c) e  alla  distribuzione  tra  le  medesime
fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale. 
  5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio
delle deroghe di cui al comma 4, al fine di  verificare  il  rispetto
dei principi  di  selettivita'  e  di  meritocrazia  e  riferisce  in
proposito   al   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione. 
((6. Le disposizioni di cui ai commi  2  e  3  non  si  applicano  al
personale  dipendente,  se  il  numero  dei  dipendenti  in  servizio
nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti,  se
il numero dei  dirigenti  in  servizio  nell'amministrazione  non  e'
superiore  a  cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita
l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle   risorse
destinate  al  trattamento  economico   accessorio   collegato   alla
perfomance, in applicazione del  principio  di  differenziazione  del
merito,  ad  una  parte  limitata  del  personale  dirigente  e   non
dirigente.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)
che "La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai
fini previsti dalle citate  disposizioni,  nelle  more  dei  predetti
rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". 


CAPO II

Premi

                              Art. 20.

                              Strumenti


  1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalita' sono:
   a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
   b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
   c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
   d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
   e)   l'attribuzione   di   incarichi  e  responsabilita',  di  cui
all'articolo 25;
   f)   l'accesso  a  percorsi  di  alta  formazione  e  di  crescita
professionale,   in   ambito   nazionale  e  internazionale,  di  cui
all'articolo 26.
  2.  Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1
sono   riconosciuti   a  valere  sulle  risorse  disponibili  per  la
contrattazione collettiva integrativa.
                              Art. 21.

                   Bonus annuale delle eccellenze


  1.  E'  istituito,  nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell'articolo  45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato  dall'articolo  57,  comma  1,  lettera  c),  del presente
decreto,  il  bonus  annuale  delle  eccellenze  al quale concorre il
personale,  dirigenziale  e  non, che si e' collocato nella fascia di
merito  alta  nelle  rispettive  graduatorie  di cui all'articolo 19,
comma   2,  lettera  a).  Il  bonus  e'  assegnato  alle  performance
eccellenti   individuate  in  non  piu'  del  cinque  per  cento  del
personale,  dirigenziale  e  non,  che si e' collocato nella predetta
fascia di merito alta.
  2.   Nei   limiti  delle  risorse  disponibili,  la  contrattazione
collettiva  nazionale  determina  l'ammontare del bonus annuale delle
eccellenze.
  3.  Il  personale  premiato  con il bonus annuale di cui al comma 1
puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a
condizione che rinunci al bonus stesso.
  4.  Entro  il  mese  di  aprile  di  ogni  anno, le amministrazioni
pubbliche,   a   conclusione   del   processo  di  valutazione  della
performance,   assegnano  al  personale  il  bonus  annuale  relativo
all'esercizio precedente.
                              Art. 22.

                  Premio annuale per l'innovazione


  1.  Ogni  amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per
l'innovazione,  di  valore  pari  all'ammontare  del bonus annuale di
eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
  2.  Il  premio  viene  assegnato  al  miglior  progetto  realizzato
nell'anno,  in  grado  di  produrre  un significativo cambiamento dei
servizi  offerti  o  dei  processi  interni di lavoro, con un elevato
impatto sulla performance dell'organizzazione.
  3.    L'assegnazione   del   premio   per   l'innovazione   compete
all'Organismo  indipendente  di  valutazione della performance di cui
all'articolo  14,  sulla  base  di  una valutazione comparativa delle
candidature  presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi
di lavoro.
  4.  Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale
per  l'innovazione  nelle  amministrazioni  pubbliche,  promosso  dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
                              Art. 23.

                       Progressioni economiche


  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le
progressioni  economiche  di  cui  all'articolo  52, comma 1-bis, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.165,  come  introdotto
dall'articolo  62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto
dai  contratti  collettivi  nazionali  e  integrativi di lavoro e nei
limiti delle risorse disponibili.
  2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad
una  quota  limitata  di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze  professionali  ed  ai  risultati individuali e collettivi
rilevati dal sistema di valutazione.
  3.   La   collocazione   nella  fascia  di  merito  alta  ai  sensi
dell'articolo  19,  comma  2,  lettera  a), per tre anni consecutivi,
ovvero  per  cinque  annualita'  anche  non  consecutive, costituisce
titolo  prioritario  ai  fini  dell'attribuzione  delle  progressioni
economiche.
                              Art. 24.

                      Progressioni di carriera


  1.  Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n.  165  del  2001,  come  introdotto  dall'articolo  62 del presente
decreto,  le  amministrazioni  pubbliche,  a decorrere dal 1° gennaio
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
  2.  L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale interno e'
finalizzata  a  riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate  dai  dipendenti,  in  relazione  alle specifiche esigenze
delle amministrazioni.
  3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo
19,  comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque
annualita'  anche  non  consecutive,  costituisce titolo rilevante ai
fini della progressione di carriera.
                              Art. 25.

             Attribuzione di incarichi e responsabilita'


  1.   Le   amministrazioni   pubbliche   favoriscono   la   crescita
professionale  e  la  responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai
fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
  2.  La  professionalita'  sviluppata  e  attestata  dal  sistema di
misurazione  e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di
incarichi e responsabilita' secondo criteri oggettivi e pubblici.
                              Art. 26.

  Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale


  1.   Le  amministrazioni  pubbliche  riconoscono  e  valorizzano  i
contributi   individuali   e   le   professionalita'  sviluppate  dai
dipendenti e a tali fini:
   a)  promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di
alta   formazione  in  primarie  istituzioni  educative  nazionali  e
internazionali;
   b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di
competenze  dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso
primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
  2.  Gli  incentivi  di  cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti
delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
                              Art. 27.

                        Premio di efficienza


  1.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   61  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34,
della  legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento
dei  risparmi  sui  costi  di  funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione,  riorganizzazione  e  innovazione all'interno delle
pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a
premiare,  secondo  criteri  generali  definiti  dalla contrattazione
collettiva  integrativa,  il  personale  direttamente e proficuamente
coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili
per la contrattazione stessa.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i
risparmi  sono  stati  documentati  nella  Relazione  di performance,
validati  dall'Organismo  di  valutazione  di  cui  all'articolo 14 e
verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
  3.  Le  risorse  di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto
concerne  i  propri  enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale,  e i relativi enti dipendenti, nonche' per gli enti locali
possono  essere  utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati
nella  Relazione  di  performance e validati dal proprio organismo di
valutazione.
                              Art. 28.

                    Qualita' dei servizi pubblici


  1.  Il  comma  2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  286,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le modalita' di
definizione,  adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita',
i  casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri
di  misurazione  della  qualita' dei servizi, le condizioni di tutela
degli  utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico
e  forfettario  all'utenza  per  mancato  rispetto  degli standard di
qualita'  sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   nelle
amministrazioni  pubbliche.  Per  quanto  riguarda  i servizi erogati
direttamente  o  indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si
provvede  con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  su  proposta  della  Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche.».


CAPO III

Norme finali, transitorie e abrogazioni

                              Art. 29.

                           Inderogabilita'


  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni,
anche  per  quanto  concerne  i  propri enti e le amministrazioni del
Servizio  sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni
del  presente  Titolo  hanno carattere imperativo, non possono essere
derogate  dalla  contrattazione collettiva e sono inserite di diritto
nei  contratti  collettivi  ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice  civile, a decorrere dal
periodo  contrattuale  successivo  a  quello  in  corso  alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 30. 
 
                   Norme transitorie e abrogazioni 
 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 13  e'  costituita  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Gli  Organismi  indipendenti  di  cui  all'articolo   14   sono
costituiti entro il 30  aprile  2010.  Fino  alla  loro  costituzione
continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti  all'attivita'
di valutazione e controllo  strategico  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
  3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli  Organismi
indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre
2010,  sulla  base  degli  indirizzi   della   Commissione   di   cui
all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance
di cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita'  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2011.   La   Commissione   effettua   il
monitoraggio sui parametri e i modelli di  riferimento  dei  predetti
sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d). 
  4. A decorrere  dal  30  aprile  2010  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: 
    a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a); 
    b) l'articolo 1, comma 6; 
    c) l'articolo 5; 
    d) l'articolo 6, commi 2 e 3; 
  ((e) l'articolo 11, comma 3.)) 
                              Art. 31. 
 
  Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 
 
 
  1. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi  contenuti  negli  articoli
17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma
1. 
  2. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti  locali,
nell'esercizio delle rispettive potesta' normative, prevedono che una
quota prevalente delle risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al
personale dipendente e dirigente  che  si  colloca  nella  fascia  di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non  inferiori  a
tre. ((Si applica comunque quanto previsto  dall'articolo  19,  comma
6.)) ((4)) 
  3. Per premiare il merito e la professionalita', le regioni,  anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni  del  Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto  autonomamente
stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo  20,  comma
1, lettere c), d), e) ed f), nonche', adattandoli  alla  specificita'
dei propri ordinamenti, quelli di cui  alle  lettere  a)  e  b).  Gli
incentivi di cui  alle  predette  lettere  a),  b),  c)  ed  e)  sono
riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione
collettiva integrativa. 
  4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro
il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle  regioni  e  degli  enti
locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto;  decorso  il  termine   fissato   per
l'adeguamento si applicano  le  disposizioni  previste  nel  presente
titolo fino alla data di  emanazione  della  disciplina  regionale  e
locale. 
  5. Entro il  31  dicembre  2011,  le  regioni  e  gli  enti  locali
trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali,  i
dati relativi alla attribuzione al personale dipendente  e  dirigente
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale alla Conferenza unificata  che  verifica
l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei  principi  di  cui
agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2,  25,
26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali
misure di correzione e migliore adeguamento. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)
che "La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai
fini previsti dalle citate  disposizioni,  nelle  more  dei  predetti
rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". 


TITOLO IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


CAPO I

Principi generali

                              Art. 32.

                     Oggetto, ambito e finalita'


  1.  Le  disposizioni  del presente Capo definiscono la ripartizione
tra  le  materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di questa,
ad  atti  organizzativi  e all'autonoma responsabilita' del dirigente
nella   gestione   delle   risorse   umane  e  quelle  oggetto  della
contrattazione collettiva.
                              Art. 33.

Modifiche  all'articolo  2  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  2  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2,  alla  fine  del primo periodo, sono inserite le
seguenti  parole:  «,  che  costituiscono  disposizioni  a  carattere
imperativo»;
   b)  al  comma  3,  dopo le parole: «mediante contratti collettivi»
sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e
3-quater  dell'articolo  40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis,»;
   c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per
violazione   di   norme   imperative   o   dei  limiti  fissati  alla
contrattazione  collettiva,  si  applicano  gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.».
                              Art. 34.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


  1.  All'articolo  5  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  in  via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita'  e  i  poteri  del privato datore di lavoro, fatta salva la
sola  informazione  ai  sindacati,  ove prevista nei contratti di cui
all'articolo  9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali  le  misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto  del  principio  di pari opportunita', nonche' la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
   b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   «3-bis.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Autorita' amministrative indipendenti.».
                              Art. 35.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


  1.  All'articolo  6  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo  il  comma  4,  e' inserito il seguente: «4-bis. Il documento di
programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  ed  i suoi
aggiornamenti  di  cui  al  comma  4  sono  elaborati su proposta dei
competenti   dirigenti   che   individuano  i  profili  professionali
necessari  allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture
cui sono preposti.».
                              Art. 36.

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


   1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
il sostituito dal seguente:
   «Art.  9  (Partecipazione  sindacale).  - 1. Fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  5, comma 2, i contratti collettivi nazionali
disciplinano le modalita' e gli istituti della partecipazione.».


CAPO II

Dirigenza pubblica

                              Art. 37.

             Oggetto, ambito di applicazione e finalita


   1.  Le  disposizioni  del  presente  capo modificano la disciplina
della  dirigenza  pubblica  per conseguire la migliore organizzazione
del  lavoro  e assicurare il progressivo miglioramento della qualita'
delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di
gestione  e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare
adeguati livelli di produttivita' del lavoro pubblico, di favorire il
riconoscimento  di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di
distinzione  tra  le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli
organi  di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti
alla  dirigenza,  nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in
materia,  regolando  il  rapporto  tra  organi di vertice e dirigenti
titolari  di  incarichi  apicali  in  modo  da  garantire  la piena e
coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.
                              Art. 38.

Modifica  all'articolo  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo  16,  comma  1,  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) propongono
le  risorse  e i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti    dell'ufficio    cui    sono   preposti   anche   al   fine
dell'elaborazione  del  documento  di  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;
   b)  dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono
alla  definizione  di  misure  idonee  a  prevenire  e  contrastare i
fenomeni  di  corruzione  e  a  controllarne il rispetto da parte dei
dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».
                              Art. 39.

Modifica  all'articolo  17  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo  17,  comma  1,  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) concorrono
all'individuazione   delle   risorse   e  dei  profili  professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti
anche  al  fine  dell'elaborazione  del  documento  di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
»;
   b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche  ai  sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera
l-bis»;
   c)  dopo la lettera e) e' aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la
valutazione  del  personale  assegnato ai propri uffici, nel rispetto
del  principio del merito, ai fini della progressione economica e tra
le   aree,   nonche'  della  corresponsione  di  indennita'  e  premi
incentivanti.».
                              Art. 40.

Modifica  all'articolo  19  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai fini del
conferimento  di  ciascun  incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto,   in  relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli
obiettivi   prefissati   ed   alla   complessita'   della   struttura
interessata,  delle  attitudini  e  delle capacita' professionali del
singolo   dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
nell'amministrazione  di  appartenenza  e della relativa valutazione,
delle  specifiche  competenze  organizzative possedute, nonche' delle
esperienze  di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il
settore  privato  o  presso  altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti   al  conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento  degli
incarichi  e  al  passaggio  ad  incarichi  diversi  non  si  applica
l'articolo 2103 del codice civile.»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.   L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche  mediante
pubblicazione  di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e
la  tipologia  dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione   organica   ed   i   criteri   di  scelta;  acquisisce  le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
    1-ter.   Gli   incarichi  dirigenziali  possono  essere  revocati
esclusivamente  nei  casi  e con le modalita' di cui all'articolo 21,
comma  1,  secondo  periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei
processi  di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione  negativa, non intende confermare l'incarico conferito al
dirigente,  e'  tenuta  a  darne  idonea  e motivata comunicazione al
dirigente  stesso  con  un  preavviso  congruo,  prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.»;
   c) al comma 2:
    1)  dopo  il  secondo periodo e' inserito il seguente: «La durata
dell'incarico  puo'  essere  inferiore  a tre anni se coincide con il
conseguimento  del  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a riposo
dell'interessato.»;
    2)  in  fine,  e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo
conferimento  ad  un  dirigente  della seconda fascia di incarichi di
uffici  dirigenziali  generali  o  di  funzioni equiparate, la durata
dell'incarico  e'  pari  a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali  titolari  di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del
presente  articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma
1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,  e  successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima   retribuzione   percepita   in   relazione  all'incarico
svolto.»;
   d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite
dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;
   e) al comma 6:
    1)  al  terzo  periodo,  le  parole: «sono conferiti a persone di
particolare   e   comprovata   qualificazione   professionale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sono  conferiti,  fornendone esplicita
motivazione,  a  persone  di  particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
    2)  al  terzo  periodo,  le  parole: «o da concrete esperienze di
lavoro  maturate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;
   f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis.  Fermo  restando il contingente complessivo dei dirigenti
di  prima  o  seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione
delle  percentuali  previste  dai  commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato
all'unita'  inferiore,  se il primo decimale e' inferiore a cinque, o
all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
    6-ter.   Il   comma  6  ed  il  comma  6-bis  si  applicano  alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;
   g)  al  comma  8,  le  parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al
personale  non  appartenente  ai  ruoli  di cui all'articolo 23, e al
comma 6,» sono soppresse.
                              Art. 41.

Modifica  all'articolo  21  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione   della   legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'   del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  ovvero
l'inosservanza  delle  direttive  imputabili al dirigente comportano,
previa  contestazione  e  ferma  restando l'eventuale responsabilita'
disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel  contratto
collettivo,   l'impossibilita'   di  rinnovo  dello  stesso  incarico
dirigenziale.  In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione
puo'  inoltre,  previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio,   revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente  a
disposizione  dei  ruoli  di  cui all'articolo 23 ovvero recedere dal
rapporto   di   lavoro   secondo   le   disposizioni   del  contratto
collettivo.»;
   b)  dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis. Al di fuori
dei  casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia
stata  accertata,  previa  contestazione e nel rispetto del principio
del  contraddittorio  secondo le procedure previste dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza  sul  rispetto,  da parte del personale assegnato ai propri
uffici,   degli   standard   quantitativi   e   qualitativi   fissati
dall'amministrazione,  conformemente  agli indirizzi deliberati dalla
Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  di
attuazione   della   legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'   del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza   e   trasparenza   delle  pubbliche  amministrazioni,  la
retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il Comitato dei
garanti,  in  relazione  alla  gravita' della violazione di una quota
fino all'ottanta per cento.».
                              Art. 42.

Modifica  all'articolo  22  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  22 (Comitato  dei  garanti). -  1.  I  provvedimenti  di cui
all'articolo  21,  commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato
dei  garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere,
sono  nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
  2.  Il  Comitato  dei  garanti  e' composto da un consigliere della
Corte   dei  conti,  designato  dal  suo  Presidente,  e  da  quattro
componenti   designati  rispettivamente,  uno  dal  Presidente  della
Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  di
attuazione   della   legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'  del  lavoro  pubblico,  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche amministrazioni, uno dal
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra
un  esperto  scelto  tra  soggetti  con  specifica  qualificazione ed
esperienza  nei  settori  dell'organizzazione  amministrativa  e  del
lavoro  pubblico,  e  due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
generali  di  cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
di  valutazione,  estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
propria  candidatura.  I  componenti  sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza  e'  reso indisponibile per tutta la durata del mandato.
Per  la  partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione
di emolumenti o rimborsi spese.
  3.  Il  parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
di  quarantacinque  giorni  dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.».
                              Art. 43. 
 
                     ((Modifiche all'articolo 23 
           del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)) 
 
 
   1. Al terzo periodo del  comma  1  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  le  parole:  "tre  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni". 
  2. Per i dirigenti ai  quali  sia  stato  conferito  l'incarico  di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto,  il  termine  di  cui
all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto  legislativo  n.
165 del 2001, rimane fissato in tre anni. 
                              Art. 44.

Modifica  all'articolo  23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
                               n. 165


  1.  All'articolo  23-bis  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001,
n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione   di   appartenenza   in   ordine  alle  proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
   b)  al  comma  2,  in  fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in
ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».
                              Art. 45.

Modifica  all'articolo  24  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilita'» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  alle  connesse responsabilita' e ai
risultati conseguiti»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.  Il  trattamento  accessorio  collegato ai risultati deve
costituire  almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
dirigente  considerata  al  netto  della  retribuzione individuale di
anzianita'   e   degli   incarichi   aggiuntivi  soggetti  al  regime
dell'onnicomprensivita'.
    1-ter.    I    contratti    collettivi   nazionali   incrementano
progressivamente  la  componente  legata  al  risultato,  in  modo da
adeguarsi  a  quanto  disposto  dal  comma  1-bis,  entro  la tornata
contrattuale  successiva  a  quella  decorrente  dal 1° gennaio 2010,
destinando  comunque  a tale componente tutti gli incrementi previsti
per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma  1-bis  non  si  applica  alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale  e  dall'attuazione  del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento
dei  risultati  della  prestazione  non  puo'  essere  corrisposta al
dirigente  responsabile  qualora  l'amministrazione  di appartenenza,
decorso  il  periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione della legge 4 marzo
2009,  n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni,  non  abbia predisposto il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
                              Art. 46. 
 
                     ((Modifiche all'articolo 28 
           del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)) 
 
 
   1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Accesso   alla
qualifica di dirigente della seconda fascia"; 
   b) al comma 2 dopo le parole: "o se in possesso del" sono inserite
le seguenti: "dottorato di ricerca o del". 
                              Art. 47.

Modifica  all'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  Dopo  l'articolo  28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di
dirigente  della  prima  fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo  19,  comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di
prima  fascia  nelle  amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento
autonomo,  e  negli  enti  pubblici  non  economici  avviene,  per il
cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si  rendono  disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei
soggetti  incaricati,  tramite  concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali
stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  2.  Nei  casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica  esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di
singoli  posti  e  comunque  di una quota non superiore alla meta' di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con  contratti  di  diritto  privato  a tempo determinato, attraverso
concorso  pubblico  aperto  ai  soggetti  in  possesso  dei requisiti
professionali  e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni.
  3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi  i  dirigenti  di  ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano   maturato   almeno   cinque   anni  di  servizio  nei  ruoli
dirigenziali  e  gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche  esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base di criteri
generali  di  equivalenza  stabiliti  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previo parere della Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,   sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che
bandiscono  il concorso tengono in particolare conto del personale di
ruolo  che  ha  esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale  generale  all'interno delle stesse ovvero del personale
appartenente   all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di  un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
  4.  I  vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1 sono assunti
dall'amministrazione  e, anteriormente al conferimento dell'incarico,
sono  tenuti  all'espletamento  di  un  periodo  di formazione presso
uffici  amministrativi  di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o di un
organismo  comunitario  o  internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione  e'  completato  entro  tre  anni  dalla  conclusione  del
concorso.
  5.  La  frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a
tempo  pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall'amministrazione.
  6.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,   sono   disciplinate   le  modalita'  di
compimento  del  periodo  di formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell'articolo 32.
  7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici   di   cui   al  comma  4,  una  valutazione  del  livello  di
professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova  necessario  per  l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70,
comma 13.
  8.  Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione
svolto  presso  le  sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole   amministrazioni   nell'ambito   delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».


CAPO III

Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi

                              Art. 48.

                   Mobilita' intercompartimentale


  1.  Dopo  l'articolo  29  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel Capo III, e' inserito il seguente:
  «Art.  29-bis  (Mobilita'  intercompartimentale). -  1.  Al fine di
favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del
personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  previo  parere  della  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997,  sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o
maggiori  oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione
fra  i  livelli  di  inquadramento  previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
                              Art. 49. 
 
                     ((Modifiche all'articolo 30 
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) 
 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in  organico  mediante  cessione  del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa  qualifica
in servizio presso altre amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
trasferimento.  Le  amministrazioni  devono  in  ogni  caso   rendere
pubbliche le  disponibilita'  dei  posti  in  organico  da  ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale da  altre  amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di  scelta.  Il  trasferimento  e'
disposto previo parere  favorevole  dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi e degli uffici cui il personale e' o  sara'  assegnato  sulla
base della professionalita' in possesso del dipendente  in  relazione
al posto ricoperto o da ricoprire.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto  legislativo
n. 165 del 2001, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  previa  intesa  con  la  conferenza
unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative,  sono
disposte le misure per  agevolare  i  processi  di  mobilita',  anche
volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.". 
                              Art. 50.

Modifica  all'articolo  33  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  La  mancata
individuazione  da  parte  del dirigente responsabile delle eccedenze
delle  unita'  di  personale,  ai sensi del comma 1, e' valutabile ai
fini della responsabilita' per danno erariale.».
                              Art. 51.

          Territorializzazione delle procedure concorsuali


  1.  All'articolo  35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al  comma  5-ter  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Il
principio  della  parita'  di  condizioni  per  l'accesso ai pubblici
uffici  e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando tale
requisito  sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
                              Art. 52. 
 
                     ((Modifiche all'articolo 53 
           del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)) 
 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Non possono essere conferiti incarichi  di  direzione  di
strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che
rivestano o abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o  che  abbiano  avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di  collaborazione  o  di
consulenza con le predette organizzazioni."; 
    b) il  comma  16-bis  e'  sostituto  dal  seguente:  "16-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni  del
presente articolo e dell' articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite  dell'Ispettorato  per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa  con  i
Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.". 


CAPO IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

                              Art. 53.

             Oggetto, ambito di applicazione e finalita'


  1.  Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione
collettiva  e  integrativa  e  di funzionalita' delle amministrazioni
pubbliche,  al  fine  di  conseguire,  in  coerenza  con  il  modello
contrattuale   sottoscritto   dalle   parti   sociali,  una  migliore
organizzazione   del   lavoro  e  di  assicurare  il  rispetto  della
ripartizione  tra  le  materie  sottoposte alla legge, nonche', sulla
base  di  questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione
dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
                              Art. 54.

Modifiche  all'articolo  40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi
da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente  pertinenti  al  rapporto  di lavoro, nonche' le materie
relative  alle  relazioni  sindacali.  Sono,  in particolare, escluse
dalla     contrattazione     collettiva    le    materie    attinenti
all'organizzazione  degli  uffici,  quelle  oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali  ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'
quelle  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre   1992,   n.   421.  Nelle  materie  relative  alle  sanzioni
disciplinari,  alla  valutazione  delle  prestazioni  ai  fini  della
corresponsione  del  trattamento  accessorio, della mobilita' e delle
progressioni  economiche,  la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
  2.   Tramite  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni
rappresentative,  secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma
5,  e  47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono
definiti  fino  a  un  massimo  di quattro comparti di contrattazione
collettiva  nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree  per  la  dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area
dirigenziale  riguarda  la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
sanitario  nazionale,  per  gli  effetti  di  cui all'articolo 15 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni.  Nell'ambito  dei  comparti  di contrattazione possono
essere   costituite  apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
professionalita'.
  3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il
settore  privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.
La  durata  viene  stabilita  in  modo  che vi sia coincidenza fra la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
  3-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione  collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7,
comma  5,  e  dei  vincoli  di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione  collettiva  integrativa  assicura adeguati livelli di
efficienza   e   produttivita'  dei  servizi  pubblici,  incentivando
l'impegno  e la qualita' della performance ai sensi dell'articolo 45,
comma  3.  A  tale  fine  destina al trattamento economico accessorio
collegato  alla  performance  individuale  una  quota  prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge
sulle  materie,  con  i  vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito  territoriale e
riguardare  piu'  amministrazioni.  I  contratti collettivi nazionali
definiscono  il  termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla   scadenza   del  termine  le  parti  riassumono  le  rispettive
prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
  3-ter.   Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il  migliore
svolgimento   della  funzione  pubblica,  qualora  non  si  raggiunga
l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione  interessata  puo'  provvedere, in via provvisoria,
sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo,  fino alla successiva
sottoscrizione.  Agli  atti  adottati unilateralmente si applicano le
procedure   di   controllo  di  compatibilita'  economico-finanziaria
previste dall'articolo 40-bis.
  3-quater.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e di
efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,
entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  all'ARAN  una  graduatoria di
performance  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti pubblici
nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori,  su  almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati
di  performance  ottenuti.  La  contrattazione nazionale definisce le
modalita'   di  ripartizione  delle  risorse  per  la  contrattazione
decentrata  tra  i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza
complessiva   dei   relativi   oneri  nel  comparto  o  nell'area  di
contrattazione.
  3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni  di  cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di
utilizzo   delle  risorse  indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,
individuando  i  criteri  e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere  la  contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per  quanto
concerne  le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti  locali possono
destinare  risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa nei
limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e nei limiti dei
parametri  di  virtuosita'  fissati  per  la spesa di personale dalle
vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel  rispetto  dei vincoli di
bilancio  e  del  patto  di  stabilita'  e  di analoghi strumenti del
contenimento  della  spesa.  Lo stanziamento delle risorse aggiuntive
per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto
dei  principi  in  materia  di misurazione, valutazione e trasparenza
della  performance  e  in  materia di merito e premi applicabili alle
regioni  e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e  31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico    e   di   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non possono in ogni
caso   sottoscrivere   in   sede   decentrata   contratti  collettivi
integrativi  in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti   collettivi  nazionali  o  che  disciplinano  materie  non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale  di  ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli  e  dei  limiti  di  competenza  imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere  applicate  e  sono  sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
1419,  secondo  comma,  del  codice  civile.  In  caso  di  accertato
superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo  della  Corte  dei  conti,  del Dipartimento della funzione
pubblica  o  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' fatto
altresi'  obbligo  di  recupero  nell'ambito della sessione negoziale
successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere  dai  contratti  sottoscritti  successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo  2009,  n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del  lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
  3-sexies.  A  corredo  di  ogni  contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni,  redigono  una  relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione   illustrativa,   utilizzando   gli   schemi  appositamente
predisposti   e   resi   disponibili   tramite   i   rispettivi  siti
istituzionalidal  Ministero  dell'economia  e delle finanze di intesa
con  il  Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate  dagli  organi  di  controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1.».
                              Art. 55.

Modifica  all'articolo  40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
                               n. 165


  1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.    40-bis (Controlli    in    materia    di    contrattazione
integrativa). -  1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione  collettiva  integrativa  con  i vincoli di bilancio e
quelli   derivanti   dall'applicazione  delle  norme  di  legge,  con
particolare  riferimento  alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla  misura  e  sulla  corresponsione  dei trattamenti accessori e'
effettuato   dal  collegio  dei  revisori  dei  conti,  dal  collegio
sindacale,  dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti   dai   rispettivi   ordinamenti.   Qualora   dai  contratti
integrativi  derivino  costi non compatibili con i rispettivi vincoli
di  bilancio  delle  amministrazioni, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
  2.  Per  le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche'  per  gli  enti  pubblici  non  economici e per gli enti e le
istituzioni  di  ricerca  con organico superiore a duecento unita', i
contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una  apposita
relazione   tecnico-finanziaria   ed   una   relazione   illustrativa
certificate  dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1,
sono   trasmessi   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
che,  entro  trenta  giorni  dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine,  che  puo'  essere  sospeso in caso di richiesta di elementi
istruttori,  la  delegazione  di  parte  pubblica puo' procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
  3.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2,
inviano  entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui
costi  della  contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo  interno,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone,   allo  scopo,  uno  specifico  modello  di  rilevazione,
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica. Tali informazioni
sono  volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in
ordine  sia  alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la
contrattazione  integrativa  sia all'evoluzione della consistenza dei
fondi  e  della  spesa derivante dai contratti integrativi applicati,
anche  la  concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno  e  della  qualita'  della  performanceindividuale,  con
riguardo   ai   diversi   istituti  finanziati  dalla  contrattazione
integrativa,  nonche'  a  parametri  di selettivita', con particolare
riferimento   alle  progressioni  economiche.  Le  informazioni  sono
trasmesse  alla  Corte  dei  conti  che, ferme restando le ipotesi di
responsabilita'  eventualmente  ravvisabili le utilizza, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in
modo  permanente  sul  proprio  sito istituzionale, con modalita' che
garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni
ai  cittadini,  i  contratti  integrativi  stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le informazioni trasmesse
annualmente  ai  sensi  del  comma  3. La relazione illustrativa, fra
l'altro,  evidenzia  gli  effetti attesi in esito alla sottoscrizione
del  contratto  integrativo in materia di produttivita' ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il  Dipartimento  per la funzione pubblica di intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  in  sede di Conferenza unificata
predispone  un  modello  per  la  valutazione,  da parte dell'utenza,
dell'impatto  della  contrattazione integrativa sul funzionamento dei
servizi  pubblici,  evidenziando  le  richieste  e  le  previsioni di
interesse  per  la  collettivita'.  Tale  modello  e  gli esiti della
valutazione   vengono   pubblicati   sul   sito  istituzionale  delle
amministrazioni    pubbliche    interessate    dalla   contrattazione
integrativa.
  5.  Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni
sono  tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque
giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale con l'allegata
relazione  tecnico-finanziaria  ed  illustrativa  e con l'indicazione
delle  modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti  annuali  e  pluriennali  di  bilancio.  I  predetti  testi
contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL.
  6.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello Stato presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  la  Corte  dei  conti  possono  avvalersi ai sensi
dell'articolo  17,  comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale  in  posizione  di fuori ruolo o di comando per l'esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
  7.  In  caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo,  oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e'
fatto   divieto   alle   amministrazioni  di  procedere  a  qualsiasi
adeguamento  delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Gli  organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
                              Art. 56.

Modifica  all'articolo  41  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  41 (Poteri  di  indirizzo  nei confronti dell'ARAN). - 1. Il
potere  di  indirizzo  nei  confronti dell'ARAN e le altre competenze
relative  alle  procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
esercitati  dalle  pubbliche  amministrazioni  attraverso  le proprie
istanze   associative   o  rappresentative,  le  quali  costituiscono
comitati  di  settore che regolano autonomamente le proprie modalita'
di  funzionamento  e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte  in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
accordo  nell'ambito  della procedura di contrattazione collettiva di
cui  all'articolo  47,  si  considerano  definitive  e non richiedono
ratifica  da  parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
  2. E'   costituito   un   comitato  di  settore  nell'ambito  della
Conferenza  delle  Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui
all'articolo  40,  comma  2,  le competenze di cui al comma 1, per le
regioni,  i  relativi  enti  dipendenti,  e  le  amministrazioni  del
Servizio   sanitario   nazionale;   a   tale  comitato  partecipa  un
rappresentante  del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della
salute   e   delle   politiche   sociali   per  le  competenze  delle
amministrazioni  del  Servizio  sanitario nazionale. E' costituito un
comitato  di  settore  nell'ambito  dell'Associazione  nazionale  dei
Comuni  italiani  (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unioncamere   che   esercita,   per  uno  dei  comparti  di  cui
all'articolo  40,  comma  2,  le  competenze di cui al comma 1, per i
dipendenti  degli  enti  locali,  delle  Camere  di  commercio  e dei
segretari comunali e provinciali.
  3.  Per  tutte  le  altre  amministrazioni  opera  come comitato di
settore  il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   finanze.  Al  fine  di  assicurare  la
salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle
categorie  di  personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per
il   sistema   scolastico,   sentito   il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di
competenza,  sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza
dei  rettori  delle  universita' italiane; le istanze rappresentative
promosse  dai  presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici
non  economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro.
  4.   Rappresentati   designati  dai  Comitati  di  settore  possono
assistere  l'ARAN  nello  svolgimento delle trattative. I comitati di
settore   possono  stipulare  con  l'ARAN  specifici  accordi  per  i
reciproci  rapporti  in  materia  di  contrattazione  e per eventuali
attivita'  in  comune.  Nell'ambito del regolamento di organizzazione
dell'ARAN  per  assicurare  il  miglior  raccordo  tra  i Comitati di
settore  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  e  l'ARAN, a ciascun
comitato  corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti  o  le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo
40,  comma  2,  o  che  regolano  istituti  comuni a piu' comparti le
funzioni   di   indirizzo   e   le  altre  competenze  inerenti  alla
contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati
di settore.».
                              Art. 57.

Modifica  all'articolo  45  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono
inserite  le  seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40,
commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   «3.  I  contratti  collettivi  definiscono,  in  coerenza  con  le
disposizioni  legislative  vigenti,  trattamenti  economici accessori
collegati:
    a) alla performance individuale;
    b)     alla    performance    organizzativa    con    riferimento
all'amministrazione  nel  suo complesso e alle unita' organizzative o
aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
    c)   all'effettivo   svolgimento   di  attivita'  particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis.   Per   premiare  il  merito  e  il  miglioramento  della
performance  dei  dipendenti,  ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge,  sono  destinate,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica,  apposite  risorse  nell'ambito  di  quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
                              Art. 58.

Modifiche  all'articolo  46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
   «3.   L'ARAN   cura   le   attivita'  di  studio,  monitoraggio  e
documentazione    necessarie   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva.  Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita'
e    alle    commissioni   parlamentari   competenti,   un   rapporto
sull'evoluzione  delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
A  tale  fine  l'ARAN  si  avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione  di  informazioni statistiche e per la formulazione di
modelli  statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della
collaborazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
garantisce  l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del
bilancio   dello  Stato,  del  conto  annuale  del  personale  e  del
monitoraggio  dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
   4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi  nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
presenta  annualmente  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati di
settore,  un  rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza
della  ripartizione  fra  le  materie regolate dalla legge, quelle di
competenza  della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei
contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
   5. Sono organi dell'ARAN:
    a) il Presidente;
    b) il Collegio di indirizzo e controllo.
   6.  Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente
della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e  l'innovazione  previo  parere  della  Conferenza
unificata.  Il  Presidente  rappresenta  l'agenzia  ed  e' scelto fra
esperti  in  materia  di  economia  del  lavoro,  diritto del lavoro,
politiche  del  personale  e strategia aziendale, anche estranei alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
le  incompatibilita'  di  cui  al  comma 7-bis. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La
carica  di  Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita'
professionale  a  carattere  continuativo, se dipendente pubblico, e'
collocato  in  aspettativa  o  in  posizione  di  fuori ruolo secondo
l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
   7.  Il  collegio di indirizzo e controllo e' costituito da quattro
componenti  scelti  tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di  relazioni  sindacali  e di gestione del personale, anche estranei
alla  pubblica  amministrazione  e dal presidente dell'Agenzia che lo
presiede;  due  di essi sono designati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su proposta, rispettivamente, del Ministro
per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri due, rispettivamente,
dall'ANCI  e  dall'UPI  e  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e delle
province  autonome.  Il collegio coordina la strategia negoziale e ne
assicura   l'omogeneita',   assumendo   la   responsabilita'  per  la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
in  coerenza  con  le  direttive  contenute  negli atti di indirizzo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
   b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
   «7-bis.  Non  possono  far  parte  del  collegio  di  indirizzo  e
controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano
incarichi  pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che
ricoprano  o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina
cariche  in  organizzazioni  sindacali. L'incompatibilita' si intende
estesa   a   qualsiasi  rapporto  di  carattere  professionale  o  di
consulenza  con  le  predette  organizzazioni  sindacali o politiche.
L'assenza   delle  predette  cause  di  incompatibilita'  costituisce
presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali
nell'agenzia.»;
   c)  al  comma  8, lettera a), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:
   «La  misura  annua del contributo individuale e' definita, sentita
l'ARAN,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro   della   pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a
ciascun triennio contrattuale; »;
   d) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di
risorse  pari  all'ammontare  dei  contributi che si prevedono dovuti
nell'esercizio   di   riferimento.   L'assegnazione   e'   effettuata
annualmente  sulla  base della quota definita al comma 8, lettera a),
con  la  legge  annuale  di bilancio, con imputazione alla pertinente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del ministero
dell'economia e finanze; »;
   e)  al  comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quarantacinque giorni» e dopo le
parole:  «Dipartimento  della  funzione  pubblica»  sono  inserite le
seguenti:  «e  del  Ministero dell'economia e delle finanze, adottati
d'intesa con la Conferenza unificata,»;
   f)  al  comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
ruolo  del  personale  dipendente  dell'ARAN  e'  definito in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
   g) al comma 12:
    1)  il  primo  periodo  e'  sostituito dal seguente: «L'ARAN puo'
altresi' avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica
dirigenziale,    proveniente    dalle    pubbliche    amministrazioni
rappresentate,  in  posizione  di  comando  o  fuori ruolo in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
    2)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: «L'ARAN puo'
avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni  con  modalita'  di
rapporto  stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10,
nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  provvede  alla  nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui
all'articolo  46,  comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi,
e  comunque  non  oltre  il  termine  di  cui  al precedente periodo,
continuano  ad  operare  gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
                              Art. 59.

Modifiche  all'articolo  47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  47 (Procedimento  di  contrattazione  collettiva).  - 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
  2.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma  2,  emanati  dai  rispettivi  comitati  di  settore, sono
sottoposti   al  Governo  che,  nei  successivi  venti  giorni,  puo'
esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti
riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e
finanziaria  nazionale.  Trascorso inutilmente tale termine l'atto di
indirizzo puo' essere inviato all'ARAN.
  3.  Sono  altresi'  inviati  appositi atti di indirizzo all'ARAN in
tutti  gli  altri  casi  in cui e' richiesta una attivita' negoziale.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
  4.  L'ipotesi  di  accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla
prescritta  relazione  tecnica,  ai comitati di settore ed al Governo
entro  10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni
di  cui  all'articolo  41, comma 2, il comitato di settore esprime il
parere  sul  testo  contrattuale  e  sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino
alla  data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge
5  maggio  2009,  n.  42,  il  Consiglio  dei Ministri puo' esprimere
osservazioni  entro  20  giorni  dall'invio  del  contratto  da parte
dell'ARAN.  Per  le  amministrazioni  di  cui al comma 3 del medesimo
articolo  41,  il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  tramite  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  5.  Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche'
la   verifica   da  parte  delle  amministrazioni  interessate  sulla
copertura  degli  oneri  contrattuali,  il  giorno  successivo l'ARAN
trasmette  la  quantificazione  dei costi contrattuali alla Corte dei
conti   ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita'  con  gli
strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte  dei  conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e
la  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
bilancio.  La  Corte  dei  conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il  presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
collettivo.
  6.  La  Corte  dei  conti  puo'  acquisire  elementi  istruttori  e
valutazioni  sul  contratto  collettivo  da  parte  di tre esperti in
materia  di  relazioni  sindacali  e costo del lavoro individuati dal
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il
Capo  del  Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito
di  un  elenco  definito  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma  2,  la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
  7.  In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi  di  accordo.  Nella  predetta  ipotesi,  il  Presidente
dell'ARAN,  d'intesa  con il competente comitato di settore, che puo'
dettare   indirizzi   aggiuntivi,   provvede  alla  riapertura  delle
trattative  ed  alla  sottoscrizione  di una nuova ipotesi di accordo
adeguando  i  costi  contrattuali  ai  fini  delle certificazioni. In
seguito  alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la  procedura  di  certificazione  prevista dai commi precedenti. Nel
caso  in  cui  la  certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole    contrattuali    l'ipotesi    puo'   essere   sottoscritta
definitivamente   ferma   restando   l'inefficacia   delle   clausole
contrattuali non positivamente certificate.
  8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali
interpretazioni  autentiche  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  oltre  che  sul  sito  dell'ARAN e delle
amministrazioni interessate.
  9.  Dal  computo  dei  termini  previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.».
  2.  Dopo  l'articolo  47  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
  «Art.  47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). - 1.
Decorsi  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria   che   dispone  in  materia  di  rinnovi  dei  contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il  trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa  deliberazione  dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni  sindacali  rappresentative. salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla  scadenza  del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora
lo  stesso  non  sia  ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione  di  cui  al  comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi   comparti  di  contrattazione,  nella  misura  e  con  le
modalita'  stabilite  dai  contratti  nazionali,  e  comunque entro i
limiti  previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle
risorse   contrattuali,una   copertura   economica   che  costituisce
un'anticipazione  dei  benefici  complessivi  che  saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale.».
                              Art. 60.

Modifiche  all'articolo  48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  ultimo  periodo, le parole: «40, comma 3.» sono
sostituite dalle seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
   b)   il   comma   2   e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Per  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2, nonche' per le
universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le
istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di
cui   all'articolo   70,   comma   4,   gli   oneri  derivanti  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  sono  determinati a carico dei
rispettivi  bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies.
Le  risorse  per  gli  incrementi  retributivi  per  il  rinnovo  dei
contratti   collettivi  nazionali  delle  amministrazioni  regionali,
locali  e  degli  enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal  Governo,  nel  rispetto  dei  vincoli  di bilancio, del patto di
stabilita'  e  di  analoghi  strumenti  di  contenimento della spesa,
previa  consultazione  con le rispettive rappresentanze istituzionali
del sistema delle autonomie.»;
   c) il comma 6 e' abrogato.
                              Art. 61.

Modifica  all'articolo  49  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1.
Quando  insorgano  controversie  sull'interpretazione  dei  contratti
collettivi,  le  parti  che  li  hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
  2.  L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con
le  procedure  di  cui  all'articolo  47,  sostituisce la clausola in
questione  sin  dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale
accordo  non  comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla
valutazione  degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei
Ministri   e'   espresso   tramite   il   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.».
                              Art. 62.

Modifiche  all'articolo  52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il  comma  1  e' sostituito dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro
deve  essere  adibito  alle  mansioni per le quali e' stato assunto o
alle     mansioni     equivalenti     nell'ambito     dell'area    di
inquadramentoovvero  a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che  abbia  successivamente  acquisito  per  effetto  delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di
fatto  di  mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non   ha   effetto   ai  fini  dell'inquadramento  del  lavoratore  o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
  1-bis.  I  dipendenti  pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale  docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori e
istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in  almeno tre distinte aree
funzionali.  Le  progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo   principi   di  selettivita',  in  funzione  delle  qualita'
culturali  e  professionali,  dell'attivita'  svolta  e dei risultati
conseguiti,   attraverso   l'attribuzione  di  fasce  di  merito.  Le
progressioni  fra  le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale  interno,  in  possesso  dei titoli di studio richiesti per
l'accesso  dall'esterno,  una riserva di posti comunque non superiore
al  50  per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita  dal  dipendente  per  almeno  tre anni costituisce titolo
rilevante  ai  fini  della progressione economica e dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
  1-ter.  Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito
delle  aree  funzionali  e'  definita una quota di accesso nel limite
complessivo  del  50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla
base  di  un  corso  concorso  bandito  dalla  Scuola superiore della
pubblica amministrazione.».
                              Art. 63.

Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico


  1.  All'articolo  112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  al  primo  comma,  le  parole:  «con cadenza
quadriennale   per  gli  aspetti  giuridici  e  biennale  per  quelli
economici»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «con cadenza triennale
tanto  per  la  parte economica che normativa». Fermo quanto disposto
dal  primo  periodo,  al  fine di garantire il parallelismo temporale
della  disciplina  della carriera diplomatica rispetto a quella degli
altri  comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della
Repubblica  emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata
limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
  2.  All'articolo  7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il  comma  12  e' sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata
con  i  decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha
durata  triennale  tanto  per  la  parte  economica  che normativa, a
decorrere  dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva  efficacia  fino  alla data di entrata in vigore dei decreti
successivi.».
  3.  All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
il  comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il  decreto  di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica  che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
  4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il  comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di  cui  al  comma  1  si conclude con l'emanazione di un decreto del
Presidente  della  Repubblica,  la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
  5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il  comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di  cui  al  comma  1  si conclude con l'emanazione di un decreto del
Presidente  della  Repubblica,  la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
  6.  Il  comma  6  degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui
la  Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di
legittimita'  sul  decreto  di cui al comma 5, richieda chiarimenti o
elementi  integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14  gennaio  1994,  n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse
entro quindici giorni.».
  7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,
il  comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il  decreto  di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
                              Art. 64.

Modifiche  all'articolo  43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  43,  comma  5,  le  parole:  «40,  comma  3» sono
sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».
                              Art. 65. 
 
      Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti 
 
 
  1. Entro il  31  dicembre  2010,  le  parti  adeguano  i  contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto alle disposizioni riguardanti la  definizione  degli
ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione  collettiva  e
alla legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni  del  Titolo
III del presente decreto. ((4)) 
  2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e  non
sono ulteriormente applicabili. ((4)) 
  3. In via transitoria,  con  riferimento  al  periodo  contrattuale
immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le
aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40,  comma  2,  e  41,
comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  54  e  56  del  presente
decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali  con  le
organizzazioni sindacali  e  le  confederazioni  rappresentative.  In
deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo  n.
165 del 2001, sono prorogati  gli  organismi  di  rappresentanza  del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010. 
  4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i  termini
di cui ai commi 1 e 2 sono fissati  rispettivamente  al  31  dicembre
2011  e  al  31  dicembre  2012,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'((articolo 31, comma 4.)) ((4)) 
  5.  Le  disposizioni  relative   alla   contrattazione   collettiva
nazionale di cui al presente decreto legislativo si  applicano  dalla
tornata successiva a quella in corso. ((4)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l'adeguamento  dei
contratti collettivi integrativi e' necessario solo per  i  contratti
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   citato   decreto
legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si
applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo
decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma  2)  che  "L'articolo  65,
comma 5,  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  si
interpreta nel senso che  le  disposizioni  che  si  applicano  dalla
tornata  contrattuale  successiva  a  quella  in  corso  al   momento
dell'entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento
negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in
particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46,
commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1,
del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche'  quella
dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009". 
                              Art. 66.

                             Abrogazioni


  1. Sono abrogati:
   a)  l'articolo  39,  comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139;
   c)  gli  articoli  36,  comma  2,  e  82,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
   d)  l'articolo  22,  comma  2, del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63;
   e)  l'articolo  67,  commi  da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
  2.  All'articolo  11,  comma  8,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  4  dicembre  1997, n. 465, e successive modificazioni, le
parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN,
sentite  l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato
l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
  3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  il  terzo,  il  quarto ed il quinto periodo sono soppressi.
L'Ente   nazionale   aviazione   civile  (ENAC),  l'Agenzia  spaziale
italiana -  (ASI),  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  per la
pubblica  amministrazione  (CNIPA),  l'UNIONCAMERE  ed  il  Consiglio
nazionale   dell'economia   e  del  lavoro  (CNEL)  sono  ricollocati
nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi
dell'articolo  40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
ad  essi  si  applica  interamente il Titolo III del medesimo decreto
legislativo.


CAPO V

Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici

                              Art. 67.

                         Oggetto e finalita'


  1.  In  attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
le  disposizioni  del  presente  Capo  recano modifiche in materia di
sanzioni   disciplinari   e   responsabilita'  dei  dipendenti  delle
amministrazioni  pubbliche  in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo  2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine  di  potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e
di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita' ed assenteismo.
  2.   Resta   ferma   la  devoluzione  al  giudice  ordinario  delle
controversie  relative  al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
                              Art. 68.

Ambito   di   applicazione,   codice   disciplinare,   procedure   di
                            conciliazione


  1.  L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
«Art.   55   (Responsabilita',   infrazioni   e  sanzioni,  procedure
conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti,    fino   all'articolo   55-octies,   costituiscono   norme
imperative,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo  comma,  del  codice  civile,  e  si applicano ai rapporti di
lavoro  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
  2.  Ferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile,
amministrativa,  penale  e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma  1  si  applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto  dalle  disposizioni  del  presente Capo, la tipologia delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti
collettivi.     La     pubblicazione     sul    sito    istituzionale
dell'amministrazione  del  codice disciplinare, recante l'indicazione
delle  predette  infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3.  La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire procedure di
impugnazione  dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta'
di   disciplinare   mediante  i  contratti  collettivi  procedure  di
conciliazione  non  obbligatoria,  fuori  dei  casi  per  i  quali e'
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi  entro  un  termine  non  superiore a trenta giorni dalla
contestazione  dell'addebito  e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione.  La  sanzione  concordemente  determinata all'esito di tali
procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge  o  dal  contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare  restano  sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa  e  riprendono  a  decorrere nel caso di conclusione con
esito  negativo.  Il  contratto  collettivo  definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
  4.  Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma  7,  e  55-sexies,  comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del  predetto  articolo  55-bis,  ma le determinazioni conclusive del
procedimento  sono  adottate  dal  dirigente  generale  o titolare di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
                              Art. 69.

         Disposizioni relative al procedimento disciplinare


  1.  Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1.
Per  le  infrazioni  di  minore  gravita',  per  le quali e' prevista
l'irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed
inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione  per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se  il  responsabile  della  struttura  ha qualifica dirigenziale, si
svolge  secondo  le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della  struttura  non  ha  qualifica  dirigenziale  o comunque per le
infrazioni  punibili  con  sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel
primo  periodo,  il  procedimento  disciplinare  si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
rimprovero  verbale  si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
  2.  Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con   l'eventuale   assistenza   di   un  procuratore  ovvero  di  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o  conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il   termine   fissato,  il  dipendente  convocato,  se  non  intende
presentarsi,  puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio del
termine   per  l'esercizio  della  sua  difesa.  Dopo  l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
struttura  conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito.  In  caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine  a  difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione  del  procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta,    per    l'amministrazione,   la   decadenza   dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
  3.   Il   responsabile   della   struttura,  se  non  ha  qualifica
dirigenziale  ovvero  se  la  sanzione  da applicare e' piu' grave di
quelle  di  cui  al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque  giorni  dalla  notizia  del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
  4.   Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua  l'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari ai
sensi  del  comma  1,  secondo  periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito  al  dipendente,  lo  convoca per il contraddittorio a sua
difesa,  istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel  comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio  di  quelli  ivi  stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi   dell'articolo   55-ter.   Il  termine  per  la  contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi  del  comma  3  ovvero  dalla  data  nella  quale  l'ufficio ha
altrimenti  acquisito  notizia  dell'infrazione, mentre la decorrenza
del  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  resta comunque
fissata    alla    data   di   prima   acquisizione   della   notizia
dell'infrazione,  anche  se  avvenuta da parte del responsabile della
struttura  in  cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui  al  presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione  disciplinare  ovvero,  per il dipendente, dall'esercizio
del diritto di difesa.
  5.  Ogni  comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare,  e'  effettuata  tramite posta elettronica certificata,
nel  caso  in  cui  il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero  tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione  dell'addebito,  il dipendente puo' indicare, altresi',
un  numero  di  fax,  di  cui  egli  o  il  suo  procuratore abbia la
disponibilita'.   In  alternativa  all'uso  della  posta  elettronica
certificata  o  del  fax  ed  altresi'  della  consegna  a  mano,  le
comunicazioni   sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con
ricevuta  di  ritorno.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori  del  procedimento.  E'  esclusa l'applicazione di termini
diversi   o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
articolo.
  6.  Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per   i   procedimenti   disciplinari   possono  acquisire  da  altre
amministrazioni  pubbliche  informazioni o documenti rilevanti per la
definizione  del  procedimento. La predetta attivita' istruttoria non
determina  la  sospensione  del procedimento, ne' il differimento dei
relativi termini.
  7.  Il  lavoratore  dipendente  o  il  dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,
essendo  a  conoscenza  per  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio di
informazioni  rilevanti  per  un  procedimento disciplinare in corso,
rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta
dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero  rende dichiarazioni
false   o   reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,  da  parte
dell'amministrazione  di  appartenenza,  della  sanzione disciplinare
della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione,
commisurata  alla  gravita'  dell'illecito  contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
  8.  In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra  amministrazione  pubblica,  il procedimento disciplinare e'
avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In
tali  casi  i  termini  per  la  contestazione dell'addebito o per la
conclusione  del  procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
  9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se per l'infrazione
commessa  e'  prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e'
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo  e  le  determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti  giuridici  non  preclusi  dalla  cessazione  del rapporto di
lavoro.
  Art.  55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale).  - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in
tutto  o  in  parte,  fatti in relazione ai quali procede l'autorita'
giudiziaria,   e'   proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del
procedimento  penale.  Per  le  infrazioni di minore gravita', di cui
all'articolo  55-bis,  comma  1,  primo  periodo,  non  e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita',
di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  1,  secondo periodo, l'ufficio
competente,  nei  casi  di particolare complessita' dell'accertamento
del    fatto    addebitato   al   dipendente   e   quando   all'esito
dell'istruttoria  non  dispone  di  elementi  sufficienti  a motivare
l'irrogazione   della   sanzione,  puo'  sospendere  il  procedimento
disciplinare  fino al termine di quello penale, salva la possibilita'
di  adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
  2.  Se  il  procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione  di  una  sanzione  e, successivamente, il procedimento
penale  viene  definito  con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che  riconosce  che  il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non  costituisce  illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha  commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi
entro  il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o  confermarne  l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
  3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione
ed  il  processo  penale  con  una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorita'   competente  riapre  il  procedimento  disciplinare  per
adeguare  le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza
irrevocabile  di  condanna  risulta  che  il  fatto  addebitabile  al
dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione  del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
  4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
e',  rispettivamente,  ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione  della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
lavoratore  ovvero  dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed
e'   concluso   entro   centottanta  giorni  dalla  ripresa  o  dalla
riapertura.  La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della    contestazione    dell'addebito   da   parte   dell'autorita'
disciplinare  competente  ed  il procedimento prosegue secondo quanto
previsto   nell'articolo   55-bis.   Ai   fini  delle  determinazioni
conclusive,  l'autorita'  procedente,  nel  procedimento disciplinare
ripreso  o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
  Art.   55-quater   (Licenziamento  disciplinare).  -  1.  Ferma  la
disciplina   in   tema  di  licenziamento  per  giusta  causa  o  per
giustificato  motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo,   si   applica  comunque  la  sanzione  disciplinare  del
licenziamento nei seguenti casi:
   a)   falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante
l'alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita'   fraudolente,   ovvero  giustificazione  dell'assenza  dal
servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
   b)  assenza  priva  di  valida  giustificazione  per  un numero di
giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell'arco di un
biennio  o  comunque  per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
   c)    ingiustificato    rifiuto    del    trasferimento   disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
   d)  falsita'  documentali  o  dichiarative  commesse  ai fini o in
occasione   dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di
progressioni di carriera;
   e)   reiterazione   nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte
aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive
dell'onore e della dignita' personale altrui;
   f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista
l'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici  ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
  2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel
caso  di  prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore  al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza
formula,  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e contrattuali
concernenti   la  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni
pubbliche,  una  valutazione  di insufficiente rendimento e questo e'
dovuto  alla  reiterata  violazione  degli  obblighi  concernenti  la
prestazione  stessa,  stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all'articolo 54.
  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e' senza preavviso.
  Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo
quanto  previsto  dal  codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica  amministrazione  che attesta falsamente la propria presenza
in  servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza   o  con  altre  modalita'  fraudolente,  ovvero  giustifica
l'assenza  dal  servizio  mediante  una certificazione medica falsa o
falsamente  attestante  uno  stato  di  malattia  e'  punito  con  la
reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600.  La  medesima  pena  si  applica  al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,  ferme  la
responsabilita'  penale  e  disciplinare  e  le relative sanzioni, e'
obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei periodi per i quali sia
accertata  la  mancata  prestazione,  nonche'  il  danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.
  3.  La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una  struttura  sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla  convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il   medico,   in   relazione   all'assenza  dal  servizio,  rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati.
  Art.   55-sexies   (Responsabilita'   disciplinare   per   condotte
pregiudizievoli    per    l'amministrazione   e   limitazione   della
responsabilita'  per  l'esercizio  dell'azione disciplinare). - 1. La
condanna  della  pubblica  amministrazione  al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi  concernenti  la  prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative  o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da  atti  e  provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai
codici   di   comportamento   di   cui   all'articolo   54,  comporta
l'applicazione   nei   suoi  confronti,  ove  gia'  non  ricorrano  i
presupposti  per  l'applicazione  di  un'altra sanzione disciplinare,
della  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da
un  minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi, in
proporzione all'entita' del risarcimento.
  2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel  comma 1, il lavoratore, quando
cagiona   grave   danno  al  normale  funzionamento  dell'ufficio  di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione   ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e
contrattuali   concernenti   la   valutazione   del  personale  delle
amministrazioni  pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito
del  procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si
applicano  nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33,
comma  8,  e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce  il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e la
qualifica  per  le  quali  puo'  avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante  il  periodo  nel  quale  e'  collocato in disponibilita', il
lavoratore   non   ha   diritto   di  percepire  aumenti  retributivi
sopravvenuti.
  3.  Il  mancato  esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti  all'omissione  o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in   relazione   a  condotte  aventi  oggettiva  e  palese  rilevanza
disciplinare,  comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale,   l'applicazione   della  sanzione  disciplinare  della
sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in
proporzione  alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un
massimo  di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo  della  durata  della  sospensione.  Ai  soggetti  non aventi
qualifica   dirigenziale   si  applica  la  predetta  sanzione  della
sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
  4.  La  responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico
del   dirigente   in   relazione   a   profili  di  illiceita'  nelle
determinazioni    concernenti   lo   svolgimento   del   procedimento
disciplinare  e'  limitata,  in  conformita' ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
  Art.  55-septies (Controlli  sulle  assenze).  - 1. Nell'ipotesi di
assenza  per  malattia  protratta  per  un  periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare   l'assenza   viene   giustificata   esclusivamente   mediante
certificazione  medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e'  inviata  per  via  telematica,  direttamente  dal  medico o dalla
struttura  sanitaria  che  la  rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza   sociale,   secondo   le   modalita'   stabilite  per  la
trasmissione  telematica  dei  certificati medici nel settore privato
dalla  normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, introdotto
dall'articolo  1,  comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal  predetto  Istituto  e' immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita', all'amministrazione interessata.
  3.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, gli enti del
servizio  sanitario  nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono  le  attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della  certificazione  medica  concernente  assenze di lavoratori per
malattia  di  cui  al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso  di  reiterazione,  comporta  l'applicazione  della sanzione del
licenziamento  ovvero,  per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende  sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
  5.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali  devono  essere  effettuate le visite mediche di controllo,
sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro   per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione.
  6.  Il  responsabile  della  struttura  in cui il dipendente lavora
nonche'   il  dirigente  eventualmente  preposto  all'amministrazione
generale  del  personale,  secondo  le  rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al   fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse  della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
  Art.  55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). - 1. Nel caso
di  accertata  permanente  inidoneita'  psicofisica  al  servizio dei
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche, di cui all'articolo 2,
comma  2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento  da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale   delle   amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
   a)  la  procedura  da  adottare  per la verifica dell'idoneita' al
servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
   b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per
l'incolumita'  del  dipendente  interessato  nonche' per la sicurezza
degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell'effettuazione
della  visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione
del  dipendente  alla visita di idoneita', in assenza di giustificato
motivo;
   c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed  economico della
sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
   d)   la  possibilita',  per  l'amministrazione,  di  risolvere  il
rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato  rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.
  Art.  55-novies  (Identificazione  del  personale a contatto con il
pubblico).  - 1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche che
svolgono  attivita'  a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
  2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale
individuato  da  ciascuna  amministrazione  sulla  base  di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta
del  Ministro  competente  ovvero,  in  relazione  al personale delle
amministrazioni  pubbliche  non  statali,  previa  intesa  in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.».
                              Art. 70.

                    Comunicazione della sentenza


  1.  Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.  271,  e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della
sentenza).  - 1.  La  cancelleria  del  giudice  che  ha  pronunciato
sentenza   penale  nei  confronti  di  un  lavoratore  dipendente  di
un'amministrazione    pubblica    ne    comunica    il    dispositivo
all'amministrazione  di  appartenenza  e,  su  richiesta  di  questa,
trasmette  copia  integrale  del provvedimento. La comunicazione e la
trasmissione  sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del
decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla
data del deposito.».
                              Art. 71.

                  Ampliamento dei poteri ispettivi


  1.  All'articolo  60  del  decreto  legislativo n. 165 del 2001, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  e' istituito l'Ispettorato per la funzione
pubblica,  che  opera  alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa   ai  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento,
sull'efficacia  della  sua attivita' con particolare riferimento alle
riforme  volte  alla  semplificazione  delle  procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza  delle  disposizioni  vigenti in materia di controllo
dei  costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro.  Collabora  alle  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma 5.
Nell'ambito  delle  proprie  verifiche,  l'Ispettorato puo' avvalersi
della  Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti   dalle   leggi   vigenti.   Per   le  predette  finalita'
l'Ispettorato  si  avvale  altresi' di un numero complessivo di dieci
funzionari  scelti  tra  esperti  del Ministero dell'economia e delle
finanze,  del  Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di
altre  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di comando o fuori
ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge
15  maggio  1997,  n.  127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello  Stato  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli  incarichi  e  ai  rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
d'intesa   con   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
l'Ispettorato  si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ai  sensi  dell'articolo 53.
L'Ispettorato,  inoltre,  al  fine di corrispondere a segnalazioni da
parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte
irregolarita',  ritardi  o  inadempienze delle amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione  ai  quali  l'amministrazione  interessata  ha l'obbligo di
rispondere,  anche  per  via  telematica,  entro  quindici  giorni. A
conclusione  degli  accertamenti,  gli  esiti  delle verifiche svolte
dall'ispettorato   costituiscono  obbligo  di  valutazione,  ai  fini
dell'individuazione  delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni
disciplinari  di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima.
Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  hanno  piena
autonomia   funzionale  ed  hanno  l'obbligo,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita' riscontrate.».
                              Art. 72.

                             Abrogazioni


  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
   b)  articoli  da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
   c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  All'articolo  5,  comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le
parole:  «,  salvi  termini diversi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro,» sono soppresse.
                              Art. 73.

                          Norme transitorie


  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non e'
ammessa,  a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi  ai  collegi  arbitrali  di  disciplina.  I  procedimenti  di
impugnazione  di  sanzioni  disciplinari pendenti dinanzi ai predetti
collegi  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono
definiti, a pena di nullita' degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
  2.  L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi,
previsto  dall'articolo  55-novies  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  introdotto  dall'articolo  69  del presente decreto,
decorre  dal  novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  Le  disposizioni  di  legge,  non  incompatibili con quelle del
presente  decreto,  concernenti  singole  amministrazioni  e  recanti
fattispecie  sanzionatorie  specificamente  concernenti i rapporti di
lavoro  del  personale  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili
fino  al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.


TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 74.

                       Ambito di applicazione


  1.  Gli  articoli  11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57,
61,  62,  comma  1,  64,  65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano
nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
  2.  Gli  articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2,
18,  23,  commi  1  e  2,  24,  commi  1  e 2, 25, 26, 27, comma 1, e
l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione
dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali
dell'ordinamento  ai  quali si adeguano le regioni e gli enti locali,
anche  con  riferimento  agli  enti del Servizio sanitario nazionale,
negli ambiti di rispettiva competenza.
  3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge
4  marzo  2009,  n.15,  limiti  e  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni,   anche   inderogabili,   del   presente  decreto  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, anche con riferimento alla
definizione  del  comparto  autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione  della  peculiarita'  del  relativo  ordinamento,  che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata  in  vigore  di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   continua   ad  applicarsi  la  normativa
previgente.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono
determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni
dei  Titoli  II e III del presente decreto al personale docente della
scuola  e  delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,
nonche'  ai  tecnologi  e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque  esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo
14  nell'ambito  del  sistema  scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale.
  5.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si applicano
nei  confronti  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2009

                             NAPOLITANO

                                    Berlusconi, Presidente del
                                      Consiglio dei Ministri

                                     Brunetta, Ministro per la
                             pubblica amministrazione e l'innovazione

                                 Tremonti, Ministro dell'economia
                                         e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano