Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di
esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non
prevalente, con altre attivita' commerciali
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate , comprese le organizzazioni dei produttori di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare
convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare
percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli
impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle imprese sul
territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche
mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle
competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti,
dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti,
i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla
salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e
culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico,
con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
concernenti l'attivita' di impresa ,compresa quella agricola, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale
impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni
intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente
abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di
liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli
oneri amministrativi sulle imprese;
c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione
dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive
modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto
dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a
prescindere dal criterio della prevalenza.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo
34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle
iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Fermo
restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le
imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9
febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto."
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 2) che "Le attivita' di
sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale,
anche ai fini della definizione delle modalita' operative per la
creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la
pubblica utilita'."