Art. 1 Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni,
comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono
tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone
fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura
economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad
aggiornarlo annualmente.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche
la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le
erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere
consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte
alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilita' di accesso
e pubblicita'.
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