Art. 1 comma 32 Anticorruzione

 Art. 1 
 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione 
(...)
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),
del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a
presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i
tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo
delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali
informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in
tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato
digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare,
anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni  all'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture,
che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia
di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorita'  individua  con
propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative
modalita' di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle
amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in
tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
(...)