L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
L'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 disciplina questo nuovo diritto - strettamente connesso ai principi di trasparenza e pubblicità che sottendono alla norma – precisando che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta la facoltà di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile dell' Accesso Civico, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di istanza di accesso civico, il Responsabile dell'Accesso Civico trasmette la segnalazione al Responsabile della funzione aziendale competente per gli adempimenti del caso, invitando, quest'ultimo, a procedere secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.
In caso di ritardo o mancata risposta al cittadino da parte del Responsabile competente come identificato dal Responsabile dell'Accesso Civico, il richiedente può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo.
Responsabile della Trasparenza: Carmine LAROSA
Modulo Accesso Civico Generalizzato
Responsabile Accesso Civico: Carmine LAROSA
Titolare del Potere Sostitutivo: Fausto UBERTO BONA
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